(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54  del
                           3 giugno 2021) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visti l'art. 4, comma 1, lettere v) e z), e  il  titolo  VI,  dello
Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152 (Norme in materia
ambientale); 
  Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela
delle acque dall'inquinamento); 
  Vista la legge regionale  28  dicembre  2011,  n.  69  (Istituzione
dell'autorita' idrica toscana e delle autorita' per  il  servizio  di
gestione integrata dei rifiuti urbani. 
  Modifiche alle leggi regionali 25/1998,  61/2007,  20/2006,30/2005,
91/1998, 35/2011 e 14/2007); 
  Vista la legge regionale 4 giugno  2020,  n.  32  (Disposizioni  in
materia di scarichi e di restituzione  delle  acque.  Modifiche  alla
legge regionale n. 20/2006 e alla legge regionale n. 69/2011); 
  Considerato quanto segue: 
    1. L'art. 12 della legge regionale n. 32/2020 ha novellato l'art.
13-bis  della  legge  regionale  n.  20/2006,   che   disciplina   la
depurazione a carattere prevalentemente industriale,  alla  luce  dei
pareri del 21 marzo 2011, n. 7034, e del 12  aprile  2011,  n.  7348,
formulati dalla Commissione nazionale per la vigilanza sulle  risorse
idriche, ora autorita' di regolazione per  energia  reti  e  ambiente
(ARERA), escludendo la configurabilita' come servizio pubblico locale
della gestione degli impianti  destinati  allo  svolgimento  di  tali
attivita',  anche  di  proprieta'  pubblica,  se  utilizzati  per  la
depurazione di una quota minoritaria di reflui civili; 
  2. La legge regionale n. 32/2020 ha introdotto nel richiamato  art.
13-bis della  legge  regionale  n.  20/2006,  ulteriori  precisazioni
finalizzate: 
    a) ad escludere dal perimetro del servizio  idrico  integrato  la
gestione unitaria di impianti di depurazione di acque  reflue  urbane
ed industriali, anche se di totale o  parziale  proprieta'  pubblica,
interessati dall'attuazione di accordi di  programma  quadro  per  la
gestione delle acque reflue e, pertanto, tenuti al recepimento  della
direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio  1991,  concernente
il trattamento delle acque reflue urbane, nonche' la  gestione  delle
reti fognarie a carattere industriale, indipendente mente dalla  loro
proprieta'; 
    b) a modificare e chiarire casi e condizioni in cui  puo'  essere
consentita in questi impianti la gestione dei reflui extra flusso. 
  3. A seguito di una rinnovata valutazione della disciplina di  tali
impianti e alla luce dell'impugnativa proposta  dal  Governo  avverso
l'art. 12  della  legge  regionale  n.  32/2020  dinanzi  alla  Corte
costituzionale e del conseguente giudizio ad oggi pendente dinanzi  a
tale Corte, e' necessario abrogare l'art. 12 della legge regionale n.
32/2020 e procedere ad una revisione dell' art.  13-bis  della  legge
regionale n. 20/2006  volta  a  regolamentare,  in  conformita'  alla
normativa di riferimento, la gestione degli impianti  di  depurazione
utilizzati a servizio del servizio idrico integrato in regime di c.d.
«common carriage», come definito dall'ARERA, tenuto anche conto: 
    a) dell'esperienza applicativa  maturata  negli  anni  successivi
all'entrata in vigore del decreto legislativo 4  marzo  2014,  n.  46
(Attuazione  della  direttiva  2010/75/UE  relativa  alle   emissioni
industriali «prevenzione e riduzione  integrate  dell'inquinamento»),
che ha recepito la direttiva 2010/75/UE sulle emissioni  industriali,
introducendo nello specifico la nuova attivita' cod.  6.11  ricadente
nella disciplina IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control); 
    b)   del   consolidato    orientamento    della    giurisprudenza
amministrativa  e,  da  ultimo,  della  recentissima   sentenza   del
Consiglio di Stato 18 febbraio 2021, n.  2482,  che,  ai  fini  della
classificazione degli impianti di depurazione  e  dell'individuazione
del regime autorizzativo applicabile,  prende  in  considerazione  la
«prevalenza» delle acque reflue  recapitate  nella  rete  fognaria  o
nella condotta che confluiscono all'impianto, da valutare,  non  solo
con riferimento al volume fisico degli scarichi, «ma anche sulla base
della composizione qualitativa degli scarichi che vi recapitano». 
  4.  Al  fine   di   consentire   l'immediata   applicazione   delle
disposizioni della presente legge, e' necessario  disporne  l'entrata
in vigore  il  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  nel
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; 
Approva la presente legge: 
                               Art. 1 
Gestione  impianti  di  depurazione  delle  acque  reflue  urbane   a
  carattere prevalentemente industriale e delle relative reti. 
Abrogazione dell' art. 12 della legge regionale n. 32/2020 
  1.  L'art.  12  della  legge  regionale  4  giugno  2020,   n.   32
(Disposizioni in materia di scarichi e di restituzione  delle  acque.
Modifiche alla legge regionale n. 20/2006 e alla legge  regionale  n.
69/2011), e' abrogato.