(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54 del 3 giugno 2021) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visti l'art. 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI, dello Statuto; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152 (Norme in materia ambientale); Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento); Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorita' idrica toscana e delle autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006,30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007); Vista la legge regionale 4 giugno 2020, n. 32 (Disposizioni in materia di scarichi e di restituzione delle acque. Modifiche alla legge regionale n. 20/2006 e alla legge regionale n. 69/2011); Considerato quanto segue: 1. L'art. 12 della legge regionale n. 32/2020 ha novellato l'art. 13-bis della legge regionale n. 20/2006, che disciplina la depurazione a carattere prevalentemente industriale, alla luce dei pareri del 21 marzo 2011, n. 7034, e del 12 aprile 2011, n. 7348, formulati dalla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, ora autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), escludendo la configurabilita' come servizio pubblico locale della gestione degli impianti destinati allo svolgimento di tali attivita', anche di proprieta' pubblica, se utilizzati per la depurazione di una quota minoritaria di reflui civili; 2. La legge regionale n. 32/2020 ha introdotto nel richiamato art. 13-bis della legge regionale n. 20/2006, ulteriori precisazioni finalizzate: a) ad escludere dal perimetro del servizio idrico integrato la gestione unitaria di impianti di depurazione di acque reflue urbane ed industriali, anche se di totale o parziale proprieta' pubblica, interessati dall'attuazione di accordi di programma quadro per la gestione delle acque reflue e, pertanto, tenuti al recepimento della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, nonche' la gestione delle reti fognarie a carattere industriale, indipendente mente dalla loro proprieta'; b) a modificare e chiarire casi e condizioni in cui puo' essere consentita in questi impianti la gestione dei reflui extra flusso. 3. A seguito di una rinnovata valutazione della disciplina di tali impianti e alla luce dell'impugnativa proposta dal Governo avverso l'art. 12 della legge regionale n. 32/2020 dinanzi alla Corte costituzionale e del conseguente giudizio ad oggi pendente dinanzi a tale Corte, e' necessario abrogare l'art. 12 della legge regionale n. 32/2020 e procedere ad una revisione dell' art. 13-bis della legge regionale n. 20/2006 volta a regolamentare, in conformita' alla normativa di riferimento, la gestione degli impianti di depurazione utilizzati a servizio del servizio idrico integrato in regime di c.d. «common carriage», come definito dall'ARERA, tenuto anche conto: a) dell'esperienza applicativa maturata negli anni successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali «prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento»), che ha recepito la direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali, introducendo nello specifico la nuova attivita' cod. 6.11 ricadente nella disciplina IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control); b) del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa e, da ultimo, della recentissima sentenza del Consiglio di Stato 18 febbraio 2021, n. 2482, che, ai fini della classificazione degli impianti di depurazione e dell'individuazione del regime autorizzativo applicabile, prende in considerazione la «prevalenza» delle acque reflue recapitate nella rete fognaria o nella condotta che confluiscono all'impianto, da valutare, non solo con riferimento al volume fisico degli scarichi, «ma anche sulla base della composizione qualitativa degli scarichi che vi recapitano». 4. Al fine di consentire l'immediata applicazione delle disposizioni della presente legge, e' necessario disporne l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge: Art. 1 Gestione impianti di depurazione delle acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale e delle relative reti. Abrogazione dell' art. 12 della legge regionale n. 32/2020 1. L'art. 12 della legge regionale 4 giugno 2020, n. 32 (Disposizioni in materia di scarichi e di restituzione delle acque. Modifiche alla legge regionale n. 20/2006 e alla legge regionale n. 69/2011), e' abrogato.